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04.11.2012 - Apprendistato per i lavoratori in mobilità

L’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato prevede che – ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

E' importante notare che

  • le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato – non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
  • come chiarito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.

Alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime contributivo di cui all’articolo 25, c.9 della legge n. 223/1991 e – ove spettante – quello previsto dall’articolo 8, comma 4 della medesima legge e precisamente:

  • la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari - per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione – al 10%;
  • si applicherà per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto;
  • la contribuzione a carico del lavoratore sarà pari a 5,84%.

Quindi nel periodo di vigenza dell’agevolazione l’aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione a carico del datore sarà dovuta in misura piena, mentre la quota a carico del lavoratore rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di responsabilità, come indicato al punto 7.2 della circolare n. 128 del 2 novembre 2012.

Le agevolazioni e gli adempimenti sono differenti a seconda dell'età del lavoratore.

Lavoratore di età inferiore o uguale a 29 anni

  • Si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato ed il relativo regime contributivo;
  • Si applicherà la particolare disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui agli articoli 25, co. 9, e 8, co. 4, della legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto - espressamente e per iscritto - la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.

Lavoratore in mobilità di età superiore a 29 anni

  • Nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i quali non possiedano i requisiti di età previsti dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato, l’esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.

L’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato - previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, L.223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.

Fonte: http://www.inps.it

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