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12.12.2012 - Come diventare acconciatore

Come diventare acconciatori?

E' sufficiente l'esperienza maturata nel corso degli anni? E un diploma professionale? A queste ed altre domande vuole rispondere il presente articolo, traendo spunto da quanto pubblicato online dalla Camera di Commercio di Milano.

Cominciamo con un video, proposto dal canale Youimpresa, dove vengono indicati i requisiti e la documentazione da presentare per intraprendere questa professione.

E' interessante dare un'occhiata anche a questo video, nel quale un acconciatore descrive la propria esperienza, soffermandosi sull'aggiornamento costante e la creatività, che stanno alla base di questo lavoro. Con un piccolo accenno alla crisi economica e i riflessi sulla propria attività.

Gli adempimenti da porre in essere sono molteplici e, come abbiamo visto nel primo video, è necessario possedere dei requisiti. Vediamo quali.

In base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.

Esperienza professionale

L'esperienza professionale può essere maturata:

  • dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico oppure dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni;
  • da un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Esame

A decorrere dall' 01/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore.

In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato (delibera n. 385 del 02/10/2008), al momento, in attesa dell’individuazione delle modalità di effettuazione dell’esame teorico-pratico, è sufficiente il solo possesso dei requisiti indicati più sopra.

Diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 2008/2009

Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l’a.s. 2008/2009.

Percorso sperimentale di formazione professionale

L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche).

Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).

Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di “Operatore del benessere: acconciatore” (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore).

Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di “Tecnico dell’acconciatura” non è valido per l’esercizio della professione).

I percorsi in extraobbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione al percorso.

Per l’attività di acconciatore, a partire dall’anno solare 2010/2011, conclusa la fase transitoria seguita all’approvazione del decreto n. 8506 del 30/07/2008, è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno.

Titoli di studio conseguiti all’estero

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento.

Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti?

  • il possesso del diploma/attestato professionale può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
  • la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore e il livello di inquadramento possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
  • l'esperienza maturata in qualità di socio può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
  • l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
  • l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).

Fonte: http://www.mi.camcom.it/

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