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14.09.2013 - Riduzione secondo acconto: entro il 30 settembre richiesta al datore di lavoro

Come risulta dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi se il saldo a debito relativo all'anno precedente

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto un acconto pari al 99 per cento del suo ammontare.

L’acconto dovrà essere versato:

  • in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 17 giugno 2013(il 16 giugno è sabato) ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica).

Può succedere che il cittadino preveda (a causa di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, in questo caso può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Inoltre, il lavoratore dipendente che ha compilato il modello 730 dovrà presentare al datore di lavoro richiesta di riduzione o di non voler effettuare l'acconto.

Attenzione: per evitare sanzioni dovute ad un insufficiente versamento è necessario calcolare con cura tale importo.

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