Logo studio Capaccio

04.11.2013 - Redditometro: si parte dall'articolo 38 del DPR 600/1973

Comma TESTO TRADUZIONE
1 L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. Se l'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti di cui dispone, si accorge, per esempio, che non avete dichiarato uno dei due CUD che vi aveva rilasciato un datore di lavoro, oppure che avete inserito a vostro carico il figlio che già era stato inserito nella dichiarazione dell'altro genitore, ve la corregge chiedendovi di pagare la differenza di imposta.
2 La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 917. Se l'Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione dei redditi deve un'unica comunicazione, dettagliando le richieste per le varie tipologie di reddito (dipendente, di fabbricato, di terreno, di capitale, di impresa).
3 L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Innanzi tutto bisogna dire che le presunzioni semplici sono quei fatti che la legge (codice civile, articolo 2729) lascia alla prudenza del giudice. E il giudice le può ammettere solo se sono gravi precise e concordanti. Pertanto l'Agenzia delle Entrate può rettificare le dichiarazioni sulla base della differenza rispetto a quelle degli anni precedenti, in base al fatto che certi redditi solo apparentemente appartengono ad altri e così via, ma solo in base ad un insieme di indici.
4 L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha sempre la possibilità di verificare la lealtà fiscale del contribuente ricostruendo il reddito delle persone sulla base delle spese da queste sostenute.
5 La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. E' questo il comma che consente all'Agenzia delle Entrate l'uso del redditometro, lo strumento che individua il reddito sui campioni di contribuenti distinti in "famiglie fiscali" di appartenenza, ripartizione della spesa della famiglia media elaborata dall'Istat.
6 La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare l'accertamento sintetico solo se il reddito accertato è superiore al 20% di quello dichiarato. Da considerare una sorta di franchigia.
7 L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e,successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. L'Agenzia delle Entrate potrà applicare il redditometro solo dopo aver sentito il contribuente personalmente o tramite suoi rappresentanti.

Per maggiori informazioni e assistenza

contattaci

News


22.06.2021
Assegno temporaneo per i figli minori: attuazione della misura Leggi


11.05.2021
Quanto vale il mercato dei certificati digitali NFT Leggi


29.04.2021
Il fisco inglese a caccia di redditi immobiliari in Italia Leggi


28.04.2021
The English taxman on the hunt for real estate income in Italy Leggi

Siti consigliati


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Apri


15.11.2022
Cripto.com Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com