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26.11.2013 - Comunicazione sulla pubblicità

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (insegne o brani musicali) in luoghi pubblici o aperti al pubblico e'soggetta all'imposta sulla pubblicita'.

Vengono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita'

Tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'

Comunicazione sulla pubblicita'

Prima di iniziare la pubblicita', è necessario presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Efficacia della comunicazione sulla pubblicita'

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita', si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

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