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11.05.2014 - Vendita di software all'estero

Le vendite di programmi rientrano fra le prestazioni di servizi, come previsto dall'articolo 7 septies, punto i del DPR 633/1972 [1]

Se la vendita viene effettuata nei confronti di imprese extra ue bisogna ricordare che

  • l'operazione non è rilevante ai fini iva in Italia,
  • è obbligatoria l'emissione della fattura, con l'annotazione "operazione non soggetta",
  • il committente deve dimostrare che è soggetto IVA nel proprio stato. Se non si riesce ad ottenere questa informazione il soggetto è trattato come un soggetto privato. Bisognerà pagare l'Iva per conto del cliente.

[1]Art. 7-septies.

(((Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita').

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;

h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;

i) i servizi prestati per via elettronica;

l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.)

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