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17.06.2012 - BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI: acconto 2012
L’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati.
Le suddette disposizioni regolano l’ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.
In particolare il legislatore ha disciplinato fiscalmente il caso prevedendo, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e per il soggetto concedente i beni in godimento, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti.
Tale fattispecie si differenzia dall’autoconsumo familiare, dall’assegnazione dei beni a soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in quanto, diversamente dai casi sopra richiamati, la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime di impresa.
Al fine di monitorare tali fattispecie è stato, inoltre, introdotto l’obbligo, per i soggetti interessati, di comunicare i dati relativi ai beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento, adempimento da porre in essere entro il 15 ottobre 2012, in proroga alla scadenza originalmente prevista per il 31 marzo 2012.
In sede di calcolo degli acconti 2012, per evitare sanzioni, è necessario per concedenti e concessionari tenere conto dell’effetto di questo reddito diverso