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29.01.2014 - Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familari

E’ importante ricordare la delicatezza e la complessità del regime fiscale dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili dal 2012 (introdotto dall’art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148) :

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso, su cui pagare le imposte (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

Spesso capita che l’imprenditore o il socio apportino nell’impresa o nella società soldi propri. Anche il questo caso è necessario dare al fisco evidenza di tale apporto, tranne nel caso in cui l’apporto non superi i 3.600 euro. (l’art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011).

Obiettivo delle due norme:

• disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;

• fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Di queste posizioni deve essere informata l’Agenzia delle Entrate, con un’apposita comunicazione, tenendo presente che gli effetti economici, per la società, gli imprenditori e i familiari coinvolti, si riflettono sulla dichiarazione dei redditi e sull’ammontare delle imposte da pagare.

APPROFONDIMENTO

BENI CONCESSI IN GODIMENTO

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

• autovetture;

• altri veicoli;

• unità da diporto;

• aeromobili;

• immobili;

• altri beni.

Sia in uso esclusivo, sia in uso non esclusivo

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indi¬ret¬tamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

• per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;

• anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione;

• per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall’ambito applicativo della co¬mu¬nicazione:

• i beni concessi in godimento agli amministratori;

• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, resi¬denti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);

• i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

• siano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili);

• siano di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

• nei confronti dell’impresa;

• da persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore; non rilevano, quindi, i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;

• per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni an¬nue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capi¬tale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); il suddetto limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell’imprenditore che effettua il versa¬mento.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al familiare dell’imprenditore.

L’obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

• tali operazioni non siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore;

• non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.

In relazione alle capitalizzazioni, è però necessario che vi sia un “apporto reale di denaro” (non rilevano quindi, ad esempio, i passaggi di riserve a capitale).

Esclusioni

Il suddetto provvedimento esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a:

• finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore);

• qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanzia¬men¬ti ricevuti dai soci o familiari dell’imprenditore.

Rinuncia ai finanziamenti

Non deve essere comunicata la rinuncia ai finanzia¬menti, sempre che non vi sia un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto).

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