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26.10.2015 - Commercio ambulante e documento di trasporto

Sono un commerciante ambulante: acquisto beni di abbigliamenti per rivenderli a clienti privati. Devo utilizzare il documento di trasporto?

Il DPR 441/1997 contenente il “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto” all’articolo 1 comma 1 avverte che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. Tale presunzione può essere vinta utilizzando un documento di trasporto da risulti la provenienza della merce. Questo documento dovrà contenere, numero progressivo e data, la ditta, la ragione o denominazione della società cedente, le generalità dell'incaricato della vendita, la descrizione della natura, qualità e quantità della merce trasportata, così come previsto dall'articolo 3 del DPR 441/1997[1]

 [1]
Art. 3.

Presunzione di acquisto

1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.

2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente l'indicazione delle generalita' del cedente, la natura, qualita' e quantita' dei beni e la data di ricezione degli stessi.

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