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10.03.2016 - La nuova procedura di dimissioni volontarie

Nell'intento di "semplificare" le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini il decreto legislativo 151/2015 ha previsto una nuova procedura di dimissioni da dimissioni, risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, da comunicare esclusivamente online.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, la versione dimostrativa della

nuova procedura di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Le dimissioni comunicate dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle sopra illustrate saranno considerate inefficaci.

Quindi, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà invitare e richiedere al lavoratore di utilizzare la nuova procedura informatica, pena l’inefficacia dell’atto.

Si ribadisce che il contratto di lavoro si può considerare risolto solo se le dimissioni sono presentate dal lavoratore per via telematica, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero.

E solo con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni e trasmettere, conseguentemente, entro 5 giorni dalla data di cessazione, l’apposita comunicazione obbligatoria (CO).

Se il datore di lavoro riceve un modello compilato in maniera errata (si pensi, ad esempio, al caso di un lavoratore dimissionario che indichi un preavviso errato indicando una data errata nel campo “Data di decorrenza dimissioni”), si ritiene che il datore di lavoro debba richiedere al lavoratore di provvedere a revocare il modello errato e a compilare nuovamente il modello indicando la data corretta (dalle istruzioni ministeriali emerge, infatti, che una comunicazione di dimissioni inviata possa essere solamente “revocata” ma non “rettificata”).

Si pensi, infine, al caso in cui un lavoratore abbandoni improvvisamente il posto di lavoro senza provvedere alla trasmissione del modulo in esame. In tal caso, al fine di considerare risolto il rapporto di lavoro, il datore dovrà procedere a licenziare il lavoratore per giusta causa, “trasformando” le dimissioni di fatto del lavoratore in un licenziamento effettivo, con relativo aggravio di costi (ad esempio, contributo di licenziamento), e generando, invece, in capo al lavoratore “inadempiente”, il diritto alla NASpI.


Per maggiori informazioni, preventivo e assistenza contattaci


Fonte: Ministero del lavoro

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