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13.01.2017 - Il risarcimento danni per morte non deve essere dichiarato

Si chiede di sapere se il risarcimento danni conseguito per la morte di un familiare debba essere dichiarato

Risponde l'articolo 6 comma 2 del DPR 917/1986 il quale prevede che:

"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi,

esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,

costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati."

Quindi l'ottenimento di un risarcimento danni per morte di un familiare non dovrà essere dichiarato.


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