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Il compromesso, o contratto preliminare, deve essere stipulato in forma scritta, non avendo alcun valore se fatto verbalmente.
Può trattarsi di una semplice scrittura privata (un foglio redatto e sottoscritto dalle parti) o di una scrittura privata autenticata dal notaio o con atto pubblico (un rogito notarile).
Nel primo caso non bisogna sostenere costi; nel secondo invece bisogna procedere alla autentica, ha un costo relativamente basso; nel terzo invece ci si deve avvalere dell’attività di un notaio che, di solito, è lo stesso che stipulerà il contratto definitivo di compravendita.
La legge impone la registrazione del compromesso, non solo in caso di atto pubblico o scrittura autenticata, ma anche quando stipulato con una scrittura privata.
Registrare l’atto conferisce al preliminare data certa.
La registrazione del preliminare deve essere effettuata entro
20 giorni dalla stipula dell’atto
30 giorni dalla stipula se l’atto è stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
Sono obbligati a effettuare la registrazione del preliminare di vendita immobiliare: le parti contraenti per le scritture private non autenticate, i notai per gli atti ricevuti gli agenti di affari in mediazione iscritti presso il Registro delle Imprese per le scritture private non autenticate relative alle compravendite concluse a seguito della loro attività.
Se si tratta di scrittura privata non autenticata la registrazione dovrà essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate.
In questo periodo di emergenza sanitaria applicando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link