Scioglimento e cancellazione della società senza l'intervento del notaio
A causa di vicende personali più svariate, può succedere che una società creata anni prima rimanga inattiva e sia fonte di preoccupazione. Che i soci ritengano fuori dalla propria portata economica le spese notarili e amministrative.
Tuttavia, con l'aiuto del commercialista di fiducia vale la pena di verificare la possibilità di sciogliere e cancellare la società, a costi accessibili. Un aiuto arriva dall'articolo 2272 del codice civile che individua le seguenti cause di scioglimento:
- 1) decorso del termine;
- 2) conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
- 3) volonta' di tutti i soci;
- 4) mancanza della pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita;
- 5) altre cause previste dal contratto sociale.
Il caso esaminato trova soluzione nel punto n. 2) del c.c., articolo 2272, che, ricordiamo, dispone che il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo comportano lo scioglimento della società e che tale evento opera “ex lege”, a prescindere dall’intervento di una deliberazione assembleare o di una decisione dell’autorità giudiziaria;
Una condizione necessaria è che la società abbia provveduto a definire, prima d’ora, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla stessa e che, alla data odierna, non esistano beni da liquidare, crediti da esigere, o debiti da pagare, in base alle scritture contabili;
E' possibile, se si sono verificate le condizioni di cui sopra, chiedere contestualmente la cancellazione della suddetta società dal Registro delle imprese.
Per procedere è necessario:
-essere dotati di CNS
-aver mantenuto attiva la casella di posta certificata
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